Tassazione plusvalenze conti e depositi in valuta

L’art. 67 comma 1 lettera c Ter del Tuir prevede la tassazione della plusvalenza generata attraverso cessione o rimborso di valute. La plusvalenza si genera individuando il prezzo di cessione e il costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il primo è più alto del secondo, la plusvalenza è tassata come reddito diverso.
Per le valute estere:

-il costo d’acquisto, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili di cui all’art.110 comma 9 del Tuir accertato nel periodo d’imposta;

-il prezzo di cessione è dato dal valore normale alla data di prelievo dal conto o deposito.

Le plusvalenze poi, costituiscono reddito solo se prelevate da conti correnti che abbiano avuto per almeno 7 giorni nell’anno, una consistenza (non giacenza media) pari ad un importo superirore a 51.645,68 (gli ex 100 milioni di lire).
In ogni caso se non c’è stato movimento (prelevamento), non si è generata plusvalenza anche se il conto per più di 7 giorni nell’anno è stato superiore a 51.645,68.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

vseassociati.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.